CCNL Commercio (Anpit-Cisal): con dicembre prestazioni welfare ai lavoratori



Corrisposti strumenti di welfare aziendale entro il 31 dicembre 


Il 22 settembre 2023, Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal hanno sottoscritto il CCNL Commercio (Anpit-Cisal), applicato ai dipendenti dei settori del commercio.
La disciplina collettiva contrattuale, prevede all’art. 210 denominato “Welfare Contrattuale, importi e condizioni” l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di prestazioni welfare da parte delle aziende di comparto a favore dei propri dipendenti, come riportato nella tabella sottostante.














Livello Dal 2023
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tali prestazioni sono elargite al personale in forza e che abbia superato il patto di prova all’atto dell’accredito di queste, secondo le modalità definite dalle imprese. Per la corresponsione, la frazione di mese che supera i 14 giorni viene considerata come mese intero.
Gli importi di cui trattasi si intendono distinti e non assorbibili ad altri servizi welfare versati dalle aziende e sostitutivi del Premio di Risultato, considerandoli quindi aggiunti agli altri servizi già presenti.
Coloro a cui è destinato il welfare aziendale sono tutti i lavoratori indipendentemente dal loro inquadramento o dal tipo di contratto di lavoro subordinato se a tempo indeterminato o determinato, oppure se a tempo pieno o part-time, purché abbiano prestato attività lavorativa per almeno 20 ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori che prestano attività in modalità agile. E’ inoltre compreso il personale in astensione obbligatoria o in congedo parentale, mentre invece vengono esclusi i tirocinanti, gli stagisti ed i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Tali servizi sono indirizzati sia al lavoratore che al proprio nucleo familiare nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, fermo restando che la destinazione del welfare è scelta dal dipendente interessato tra una delle esemplificazioni previste.
I valori del welfare comprendono eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’azienda. Di conseguenza, in caso di un futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, questa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti nessuna variazione di costo.
Altresì non sono né divisibili o frazionabili, né rimborsabili e né cedibili, salvo la possibilità di destinarli alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.
La loro fruizione deve avvenire entro 12 mesi dalla messa a disposizione al fine di evitare il superamento dei limiti di utilizzo previsti dalla legge.
Per questo, previo accordi di secondo livello, decorso il termine, non si può più beneficiare di questi, non percependo pertanto, alcun rimborso né tardiva prestazione sostitutiva.